Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).
Articolo 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).
        1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:         1. Identico.
        «4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».
          1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a far tempo dal 15 giugno 2007» e le parole: «l'inquadramento» sono sostituite dalle seguenti: «l'inquadramento del personale».
          1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008».
        2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).         Soppresso.
        3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.         3. Identico.

Pag. 46-47
        4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008».
          4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».